(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
"Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  regione
Friuli-Venezia Giulia";
    Visto  in  particolare l'art. 26, della legge regionale medesima,
che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validita'
per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;
    Considerato  inoltre  che  il medesimo art. 26, stabilisce che il
tesserino  regionale  di  caccia  per  il Friuli-Venezia Giulia e' un
permesso  rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale ed e'
mezzo  di  individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di
controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e
quantita' di fauna prelevata giornalmente;
    Tenuto  presente  che,  sempre  ai  sensi del suddetto art. 26, i
requisiti per il rilascio del tesserino sono il possesso del permesso
di  valida  licenza  di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata in
conformita'  alle  leggi  di  pubblica  sicurezza, l'attestazione del
versamente  della tassa di concessione governativa di porto di fucile
per  uso  caccia,  la  copertura  assicurativa per la responsabilita'
civile  verso  terzi  ed  il  pagamento  della  tassa  di concessione
regionale;
    Visto  l'art. 42,  comma  1,  della  citata  legge  regionale  n.
30/1999, che prevede l'adozione di regolamenti per l'esecuzione della
legge medesima;
    Ritenuto  pertanto  di  adottare  il  regolamento  concernente il
tesserino   regionale  di  caccia  di  cui  all'art. 26  della  legge
regionale n. 30/1999;
    Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
nella seduta dell'11 febbraio 2000;
    Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1066 del
14 aprile 2000;
Decreta:      E'  approvato  il "Regolamento concernente il tesserino
regionale  di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26
della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30", nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 20 aprile 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 29 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 12

Regolamento  concernente  il  tesserino  regionale  di  caccia per il
Friuli-Venezia  Giulia  di  cui  all'art. 26 della legge regionale 31
dicembre 1999, n. 30.
                               Art. 1.
                   Modello di tesserino di caccia
    1.  Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia
viene  rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale, secondo
il modello di cui all'allegato A).
    2.  La  distribuzione  ai  cacciatori  del tesserino regionale di
caccia e' effettuata:
      a) per  i  cacciatori  assegnati  ad una riserva di caccia, dal
direttore della riserva medesima;
      b) per i cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia, dal
Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.
                               Art. 2.
     Requisiti per il rilascio del tesserino regionale di caccia
    1.  Per  l'acquisizione  del  tesserino  regionale  di  caccia  i
cacciatori  residenti  nel  Friuli-Venezia  Giulia,  ovvero residenti
all'estero   ed   iscritti   all'anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero  (AIRE) presso un comune del Friuli-Venezia Giulia, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
      a) permesso  di  valida  licenza  di porto di fucile per uso di
caccia,  rilasciata  in  conformita' alle leggi di pubblica sicurezza
dai competenti organismi;
      b) l'attestazione  del  versamento  della  tassa di concessione
governativa di porto di fucile per uso caccia;
      c) copertura  assicurativa  per la responsabilita' civile verso
terzi, in conformita' alla legislazione vigente;
      d) pagamento  della  tassa  di  concessione  regionale  di  cui
all'art. 27, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.
    2.  Il  tesserino  regionale di caccia ha validita' per un'annata
venatoria,  intendendosi  per  tale il periodo di tempo intercorrente
tra il 1o aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.
    3.  Il  rilascio del tesserino regionale di caccia e' subordinato
alla   restituzione  di  quello  rilasciato  per  l'annata  venatoria
precedente, nei tempi e modi che vengono di seguito disciplinati.
    4.  Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di
cui  all'art. 27, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n.
30,  sia  effettuato  dopo  il 31 marzo, il cacciatore deve pagare la
soprattassa   per   ritardato   pagamento  prevista  dalla  normativa
nazionale  sulle  tasse  di  concessione governativa nella misura del
dieci  per  cento,  se il pagamento e' effettuato entro trenta giorni
dalla  scadenza,  e del venti per cento se il pagamento e' effettuato
con oltre trenta giorni di ritardo.
    5. La soprattassa di cui al comma 4 non e' dovuta nell'ipotesi in
cui  il  primo  rilascio  della licenza di porto di fucile per uso di
caccia avvenga dopo il 31 marzo.
    6.  I  cacciatori  non  residenti  nel  Friuli-Venezia Giulia che
intendono  esercitare l'attivita' venatoria in regione in qualita' di
invitati   nelle   riserve  di  caccia  e  nelle  aziende  venatorie,
concessionaii,   consorziati   o  titolari  di  permessi  in  aziende
faunistico-venatorie,   e   di  fruitori  di  aziende  agri-turistico
venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, devono essere in
possesso   del   tesserino  venatorio  rilasciato  dalla  regione  di
residenza.
                               Art. 3.
         Rilascio del tesserino ai cacciatori gia' assegnati
                      ad una riserva di caccia
    1. Per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere
la  qualifica  di  assegnatario  il  cacciatore gia' assegnato ad una
riserva  di  caccia deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla
riserva  stessa, dare dimostrazione entro e non oltre il 15 maggio di
ogni  anno  al  direttore della riserva del possesso dei requisiti di
cui  all'art. 2,  nonche'  di  quelli previsti dall'art. 29, comma 2,
lettere a) e b), della legge regionale n. 30/1999.
    2.  Il  direttore della riserva di caccia, verificato il possesso
dei  requisiti  di cui al comma 1, provvede al rilascio del tesserino
di  caccia  al  singoli  cacciatori  assegnati alla riserva medesima,
previa  restituzione  da  parte  degli  stessi, nei termini di cui al
successivo   art. 8,  dei  tesserini  relativi  all'annata  venatoria
precedente.
    3.  Il  direttore  deve consegnare all'amministrazione regionale,
entro  il  31 maggio  di ogni anno, l'elenco dei cacciatori in regola
con  i requisiti per mantenere l'assegnazione alla riserva di caccia,
nonche' i tesserini non consegnati, pena la destituzione dalla carica
di direttore, a meno di giustificati motivi.
                               Art. 4.
            Aggiornamento dei dati di fruizione venatoria
    1.  La  modifica  della riserva di caccia di assegnazione o della
tipologia  di  fruizione venatoria durante la stessa annata venatoria
comporta,  da parte del possessore del tesserino regionale di caccia,
l'obbligo di farne aggiornare i dati.
                               Art. 5.
               Rilascio del tesserino ai cacciatori di
      nuova assegnazione ed agli aspiranti a riserva di caccia
    1.  Per  l'acquisizione  o  l'aggiornamento di cui all'art. 4 del
tesserino regionale di caccia, i cacciatori e gli aspiranti a riserva
di  caccia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
Ai  fini  della  nuova  assegnazione,  i cacciatori e gli aspiranti a
riserva  di caccia devono, a pena la decadenza dell'assegnazione alla
riserva   medesima,   aver   provveduto,  entro  dieci  giorni  dalla
comunicazione dell'avvenuta assegnazione definitiva o temporanea alla
riserva,   al   pagamento  degli  oneri  previsti  dalla  riserva  di
assegnazione.
    2.  Il  direttore della riserva di caccia, verificato il possesso
dei   equisiti   di   cui   al   comma  1,  provvede  al  rilascio  o
all'aggiornamento  del  tesserino  di  caccia  ai  singoli cacciatori
assegnati  alla  riserva medesima, previa restituzione da parte degli
stessi,  se  dovuta,  dei  tesserini  relativi  all'annata  venatoria
precedente.
    3.  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1,  il  direttore  della  riserva deve consegnare all'amministrazione
regionale,  anche  tramite  la  sede  distrettuale  di  appartenenza,
l'elenco  dei  nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla riserva di
caccia  e/o  i  tesserini  non  ritirati,  pena la destituzione dalla
carica di direttore, a meno di giustificati motivi.
                               Art. 6.
              Aggiornamento del tesserino ai cacciatori
                 che hanno ottenuto il trasferimento
    1.  Ai  fini dell'aggiornamento, di cui all'art. 4, del tesserino
regionale  di  caccia,  i  cacciatori  devono  essere in possesso dei
requisiti  di  cui  all'art. 2  e  aver provveduto entro dieci giorni
dalla  comunicazione  di  accettazione dell'avvenuto trasferimento da
parte    dell'amministrazione    regionale,   a   pena   il   mancato
trasferimento, al pagamento della quota associativa determinata dalla
nuova riserva di caccia di assegnazione.
    2.  Il  direttore  della  riserva,  verificato  il  possesso  dei
requisiti di cui al comma 1, provvede all'aggiornamento del tesserino
di caccia dei cacciatori trasferiti.
    3.  Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1,  il  direttore  della  riserva deve consegnare all'amministrazione
regionale,  anche  tramite  la  sede  distrettuale  di  appartenenza,
l'elenco dei cacciatori trasferiti e/o i tesserini non ritirati, pena
la  destituzione  dalla  carica  di direttore, a meno di giustificati
motivi.
                               Art. 7.
                            D e r o g h e
    1.  La  mancanza  del  tesserino,  anche  conseguente  a sanzioni
disciplinari  di  cui  all'art. 38  della legge regionale n. 30/1999,
comporta la perdita dell'assegnazione alla riserva di caccia.
    2.  Per  gravi  e  inderogabili ragioni familiari, di salute o di
lavoro  debitamente  certificate,  l'amministrazione  regionale  puo'
prevedere   il   mantenimento   del   cacciatore   nella  riserva  di
assegnazione  anche in assenza del tesserino regionale di caccia, per
un  periodo  massimo  di  tre anni, salvi in ogni caso il possesso di
valida  licenza  di  porto  di  fucile per uso caccia e il versamento
della   quota   associativa  annuale  entro  i  termini  stabiliti  o
l'adempimento  di  eventuali  diverse  forme  di  partecipazione alla
gestione  della  riserva,  previste  dallo  statuto, in alternativa a
quella economica.
    3.  Il mancato possesso, entro i termini di cui all'art. 3, comma
1,  all'art. 5,  comma 1, e all'art. 6, comma 1, della valida licenza
di  porto  di  fucile  per  uso  di  caccia  comporta il mantenimento
dell'assegnazione  in atto e la sospensione dei procedimenti di nuova
assegnazione o trasferimento, qualora sia dimostrata la presentazione
della richiesta di rinnovo della licenza alla competente autorita' ed
esibito il nuovo documento all'amministrazione regionale entro cinque
giorni  dal  suo  ricevimento. Tale deroga non si applica nei casi di
ritardo  indipendenti  dai termini del procedimento amministrativo di
rilascio.
    4.  Il  tesserino  regionale  di caccia puo' essere ritirato, nel
rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  stabiliti  dal  presente
regolamento,  per  conto  di  un  cacciatore  anche da terza persona,
purche' munita di atto di delega.
                               Art. 8.
                Restituzione del tesserino di caccia
            da parte dei cacciatori in riserva di caccia
    1.  Il  tesserino  venatorio  deve essere restituito da parte dei
cacciatori  delle  riserve  di  caccia  al direttore della riserva di
caccia   entro   il  1o aprile  successivo  all'annata  venatoria  di
riferimento,  a  pena il deferimento alla commissione disciplinare di
cui all'art. 25 della legge regionale n. 30/1999.
                               Art. 9.
              Acquisizione e restituzione del tesserino
               da parte dei cacciatori appartenenti ad
               altre tipologie di fruizione venatoria
    1. I cacciatori concessionari, consorziati e titolari di permessi
di aziende faunistico-venatorie, gli invitati nelle riserve di caccia
e  nelle  aziende  faunistico-venatorie  non  assegnati in riserva di
caccia,  i  fruitori  di  aziende  agri-turistico  venatorie  e  zone
cinofile   con  abbattimento  di  fauna,  nonche'  i  cacciatori  che
intendono  esercitare  l'attivita'  venatoria sul restante territorio
nazionale, devono ritirare il tesserino regionale di caccia presso il
servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica e venatoria, previa
dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
    2.  Il  tesserino  venatorio  deve essere restituito da parte dei
cacciatori   al  servizio  autonomo  per  la  gestione  faunistica  e
venatoria al momento del ritiro del nuovo tesserino di caccia.
                              Art. 10.
            Annotazioni sul tesserino regionale di caccia
    1.  Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale i capi di
fauna cacciati subito dopo l'abbattimento.
    2.  Nelle  riserve di caccia gli abbattimenti di fauna effettuati
dagli  invitati  fanno  carico al carniere individuale del cacciatore
invitante  che  deve  riportarli  sul  proprio tesserino regionale di
caccia.  Per  gli  aspiranti  cacciatori  gli  abbattimenti  di fauna
effettuati  nei  limiti  regolamentari  della  riserva  di temporanea
assegnazione,  fanno  carico  al  piano di abbattimento della riserva
medesima e devono essere riportati sul tesserino dell'aspirante.
    3.  Nelle  aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna
effettuati  dagli  invitati  fanno  carico  al  piano di abbattimento
annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sui tesserino
regionale di caccia dell'invitante.
                              Art. 11.
           Conservazione dei tesserini regionali di caccia
    1. I tesserini regionali di caccia restituiti all'amninistrazione
regionale  o  alle  riserve  di  caccia  devono essere conservati per
cinque anni.
                              Art. 12.
                 Smarrimento, deterioramento o furto
                  del tesserino regionale di caccia
    1.  La  denuncia  di  deterioramento,  smarrimento  o  furto  del
tesserino regionale di caccia deve essere presentata all'autorita' di
Polizia giudiziaria.
    2.  Il  titolare  puo'  ottenere  il  duplicato  da  parte  degli
organismi  competenti  dimostrando  di  aver provveduto alla denuncia
all'autorita' di Polizia giudiziaria.
    3.   Qualora  il  tesserino  venga  ritrovato  e'  fatto  obbligo
all'interessato di provvedere alla sua restituzione all'organismo che
ha provveduto al suo rilascio.
                              Art. 13.
                          Norma transitoria
    1. In attesa della conversione in aziende venatorie, il tesserino
regionale  di  caccia  e'  rilasciato anche per l'attivita' venatoria
nelle riserve di caccia private e consorziali.
                              ANTONIONE
Omesso modello A di cui all'allegato, depositato agli atti.