(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 20 1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati, puo' riservare per gravi situazioni di emergenza abitativa una quota percentuale degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito territoriale cosi' come definito dalla programmazione di settore. A tal fine i comuni proponenti formulano una specifica richiesta con la determinazione della quota percentuale occorrente per fornteggiare l'emergenza abitativa".