(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue "Con l'occasione si segnala che l'art. 8, nel prevedere la concessione di contributi finanziari nella misura massima del 40% del costo del progetto a favore dei soggetti interessati non richiede alcuna forma di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il gioco e' un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro eta' e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunita' anche attraverso proprie espressioni dirette. I tratti caratteristici del gioco sono la spontaneita', la creativita' e la liberta'. Il gioco consente, poi, l'acquisizione da parte dei bambini di graduali livelli di autosufficienza, il valore preparatorio attraverso cui l'individuo perfeziona le sue attitudini che si realizzeranno a pieno nella sua vita adulta. La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costruzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite da comuni, associazioni di comuni, cooperative o loro consorzi, associazioni. Tali soggetti dovranno essere iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.