(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
           Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue
"Con   l'occasione   si  segnala  che  l'art.  8,  nel  prevedere  la
concessione di contributi finanziari nella misura massima del 40% del
costo  del  progetto  a  favore dei soggetti interessati non richiede
 alcuna forma di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Il  gioco e' un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini.
Questi  devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro eta'
e  poter  partecipare  liberamente  alla vita culturale della propria
comunita' anche attraverso proprie espressioni dirette.
    I  tratti  caratteristici  del  gioco  sono  la  spontaneita', la
creativita'  e la liberta'. Il gioco consente, poi, l'acquisizione da
parte  dei  bambini di graduali livelli di autosufficienza, il valore
preparatorio  attraverso cui l'individuo perfeziona le sue attitudini
che si realizzeranno a pieno nella sua vita adulta.
    La  Regione  tutela  il  diritto  al gioco infantile promuovendo,
anche  attraverso  l'erogazione  di  contributi in conto capitale, la
costruzione  di  ludoteche  pubbliche  o  private,  ovvero gestite da
comuni,   associazioni   di  comuni,  cooperative  o  loro  consorzi,
associazioni.  Tali soggetti dovranno essere iscritti all'albo di cui
al successivo art. 3.