(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 29
                           febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:
                               Art. 1.
         Finalita' e carattere delle provvidenze economiche
    1. L'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con
sofferenza psichica, assistite dal dipartimento di salute mentale, di
cui  all'art. 8, primo comma, n. 3, lettera e), della legge regionale
14  luglio 1983, n. 49, di seguito denominate provvidenze economiche,
e'   parte   integrante   del   programma   terapeutico-riabilitativo
finalizzato  al  reinserimento  sociale  del  paziente  e deve essere
integrata  con  le  attivita'  e  gli  interventi  svolti dai servizi
sociali  degli  enti  locali.  I  comuni  possono integrare con fondi
propri tali provvidenze economiche.
    2.   L'erogazione   delle  provvidenze  economiche  ha  carattere
temporaneo  ed  avviene  per  il tempo e nelle misure determinate dal
programma   terapeutico-riabilitativo   individuale   delle   persone
assistite  dal  dipartimento  di  salute  mentale,  in  funzione  del
processo di recupero psichico-sociale del paziente stesso.
    3. Le provvidenze economiche sono erogate dalle aziende sanitarie
locali  d'intesa  con  i  comuni  sede  del  distretto  sanitario  di
appartenenza  degli assistiti e sono devolute a favore dei cittadini,
degli  stranieri  comunitari  ed  extracomunitari  e  degli  apolidi,
residenti nel territorio regionale.