(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 3 del
                          29 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.   I   fabbricati   espropriati   per   la  costruzione  a  per
l'ampliamento  di opere pubbliche o di pubblica utilita' di interesse
nazionale   o   regionale   possono  essere  ricostruiti  nell'ambito
territoriale  del comune in cui sono ubicati i fabbricati stessi, nel
rispetto  delle  aree  vincolate  alla  inedificabilita' e nei limiti
delle tipologie edilizie e delle cubature effettivamente espropriate.
    2.  La  concessione edilizia per la costruzione dei fabbricati di
cui  al comma 1, e' rilasciata dal comune al proprietario dell'area o
a  chi  abbia titolo per richiederla; qualora la concessione edilizia
sia  in  deroga  ai  limiti  di  edificabilita'  e/o  di destinazione
urbanistica stabiliti da norme, disposizioni o strumenti urbanistici,
generali  o  particolareggiati,  iI  comune  provvede  alla  relativa
variante  secondo  i  termini di cui all'art. 6 della legge 18 aprile
1962, n. 167.
    3.  La variante di cui al comma 2, e' sottoposta alla Regione che
assume  le  proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di
ricevimento  della  stessa,  con  decreto del presidente della giunta
regionale,   su   proposta   dell'assessore   competente  in  materia
urbanistica.  Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato
promuove,  ai  sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive  modificazioni,  una  conferenza  di servizi allo scopo di
definire il procedimento di approvazione.
    4.  Sono  fatte  salve le altre norme e disposizioni di legge che
disciplinano la materia.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 3 gennaio 2000
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  deI  Governo  e' stato apposto il 30
dicembre 1999.