(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 17 maggio 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di: a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la giunta regionale. 3. Gli enti di cui al comma 1, si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'art. 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.