(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Sicilia n. 23 del 17 maggio 2000)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.    Le   disposizioni   della   presente   legge   disciplinano
l'organizzazione  degli  uffici  dell'amministrazione  regionale ed i
rapporti  di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli
enti  pubblici  non  economici  sottoposti  a vigilanza e/o controllo
della Regione, al fine di:
      a) accrescere  l'efficienza  dell'amministrazione  regionale in
relazione  a  quella  dei  corrispondenti  uffici e servizi dei paesi
della  Comunita'  europea,  anche  mediante il coordinato sviluppo di
sistemi informativi pubblici;
      b) razionalizzare  il  costo del lavoro pubblico, contenendo la
spesa  complessiva  del  personale,  diretta  ed  indiretta,  entro i
vincoli di finanza pubblica regionale;
      c) realizzare  la  migliore  utilizzazione delle risorse umane,
curando  la  formazione  e  lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo  pari  opportunita'  alle  lavoratrici  ed ai lavoratori e
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
    2.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e
successive  modifiche  ed integrazioni, sostituendo al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il
Presidente della Regione e la giunta regionale.
    3.  Gli  enti di cui al comma 1, si adeguano anche in deroga alle
speciali   disposizioni  di  legge  che  li  disciplinano  al  regime
giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di
organizzazione  secondo  le  procedure di cui all'art. 20 della legge
regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'art. 4 della legge regionale
29 dicembre  1962, n. 28 e all'art. 3 della legge regionale 10 aprile
1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente
della  Regione, su proposta dell'assessore competente, provvede entro
sessanta   giorni   dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge
all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti
sono  trasmessi alla presidenza della Regione che ne cura la raccolta
e la pubblicazione.