(Pubblicata nel 1o supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 25 luglio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riserva di legge 1. In adeguamento ai principi contenuti nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, sono riservate alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi, le seguenti materie: a) i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative e le modalita' di preposizione alle medesime; b) la dotazione organica complessiva; c) le forme di accesso all'impiego, i requisiti necessari, i procedimenti di selezione, la disciplina sul bilinguismo e la proporzionale per gruppi linguistici nella copertura dei posti; d) la disciplina delle responsabilita' e delle incompatibilita' fra il lavoro in Regione e altre attivita' e i casi di divieto di cumulo di impieghi e di incarichi pubblici; e) le responsabilita' giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative; f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali.