(Pubblicata nel 1o supp. ord. al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 25 luglio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Riserva di legge
    1.  In  adeguamento ai principi contenuti nell'art. 2 della legge
23 ottobre  1992,  n.  421 e successive modificazioni, sono riservate
alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale,
a regolamenti o atti amministrativi, le seguenti materie:
      a) i  principi  fondamentali  dell'organizzazione, le strutture
organizzative e le modalita' di preposizione alle medesime;
      b) la dotazione organica complessiva;
      c) le  forme  di  accesso all'impiego, i requisiti necessari, i
procedimenti  di  selezione,  la  disciplina  sul  bilinguismo  e  la
proporzionale per gruppi linguistici nella copertura dei posti;
      d) la disciplina delle responsabilita' e delle incompatibilita'
fra  il  lavoro  in  Regione e altre attivita' e i casi di divieto di
cumulo di impieghi e di incarichi pubblici;
      e) le   responsabilita'   giuridiche   dei   singoli  operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
      f) le  garanzie  del  personale  in  ordine all'esercizio delle
liberta' e dei diritti fondamentali.