(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 7 maggio 2001) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Risultati differenziali 1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello, massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2001 resta determinato in termini di competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 e' determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi. 3. Ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6. 4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'Art. 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da corrispondere in quindici annualita' costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, e' vincolata al finanziamento di interventi diretti a: a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per lire 66,6 miliardi; b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per lire 66,7 miliardi; c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per lire 66,7 miliardi. 5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 e' subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.