(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 9 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e tutela le attivita' educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte gia' menzionati nella legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34.