(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       109 del 9 agosto 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna  riconosce  e tutela le attivita'
educative,  didattiche,  sociali  che  organizzazioni  e associazioni
giovanili  senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei
loro   fini  istituzionali  e  statutari  mediante  l'attivazione  di
campeggi   e   soggiorni  sul  territorio  regionale  in  parte  gia'
menzionati nella legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34.