(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 22 del 13 luglio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/1998
    1.  Dopo  la  lettera  g)  del  comma  3  dell'art. 3 della legge
regionale n. 52/1998 e' inserita la seguente:
    "g-bis)  cura,  all'interno del sistema informativo regionale, la
gestione  delle  informazioni  e  delle  banche  dati dei servizi per
l'impiego,  garantendone  la  connessione  con il sistema informativo
lavoro  (SIL)  di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469";
    2. La lettera h) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n.
52/1998 e' sostituita dalla seguente:
      "h) svolge compiti di assistenza tecnica e cura il monitoraggio
e  la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con
particolare  riferimento  all'impatto  socio-economico  e  di genere,
all'efficacia  delle  politiche  e  dei programmi, all'efficienza dei
servizi e alla qualita' delle prestazioni";