(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75 del
                           21 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    1.  L'ambito  territoriale  dell'unita' locale socio-sanitaria n.
20,  individuata  nell'allegato  A) di cui all'Art. 9, comma 1, della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, viene cosi' modificato:
    "Unita' locale socio-sanitaria n. 20.
    Comuni appartenenti all'unita' locale socio-sanitaria n. 20:
      Albaredo;
      Arcole;
      Badia Calavena;
      Belfiore;
      Bosco Chiesanuova;
      Buttapietra;
      Caldiero;
      Costel d'Azzano;
      Cazzano di Tramigna;
      Cerro Veronese;
      Cologna Veneta;
      Colognola ai Colli;
      Erbezzo;
      Grezzana;
      Illasi;
      Lavagno;
      Mezzane di Sotto;
      Montecchia di Crosara;
      Monteforte d'Alpone;
      Pressana;
      Ronca';
      Rovere' Veronese;
      Roveredo di Gua';
      San Bonifacio;
      San Giovanni Ilarione;
      San Giovanni Lupatoto;
      San Martino Buon Albergo;
      San Mauro di Saline;
      Selva di Progno;
      Soave;
      Tregnago;
      Velo Veronese;
      Verona;
      Veronella;
      Vestenanova;
      Zimella".