(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 21 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'ambito territoriale dell'unita' locale socio-sanitaria n. 20, individuata nell'allegato A) di cui all'Art. 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, viene cosi' modificato: "Unita' locale socio-sanitaria n. 20. Comuni appartenenti all'unita' locale socio-sanitaria n. 20: Albaredo; Arcole; Badia Calavena; Belfiore; Bosco Chiesanuova; Buttapietra; Caldiero; Costel d'Azzano; Cazzano di Tramigna; Cerro Veronese; Cologna Veneta; Colognola ai Colli; Erbezzo; Grezzana; Illasi; Lavagno; Mezzane di Sotto; Montecchia di Crosara; Monteforte d'Alpone; Pressana; Ronca'; Rovere' Veronese; Roveredo di Gua'; San Bonifacio; San Giovanni Ilarione; San Giovanni Lupatoto; San Martino Buon Albergo; San Mauro di Saline; Selva di Progno; Soave; Tregnago; Velo Veronese; Verona; Veronella; Vestenanova; Zimella".