(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 27 del 3 luglio 2001)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1348 di data 1
giugno  2001,  recante  ad  oggetto:  "Modifica  del  regolamento per
l'esecuzione  della  legge  provinciale  16 settembre  1952,  n. 1, e
successive  modificazioni,  sulle  amministrazioni  separate dei beni
frazionali  di  uso  civico, emanato con decreto del presidente della
giunta regionale 11 novembre 1952, n. 4.".
                              Decreta:
    Di   approvare  le  seguenti  modificazioni  al  regolamento  per
l'esecuzione  della  legge  provinciale  16 settembre  1952,  n. 1, e
successive  modificazioni,  sulle  amministrazioni  separate dei beni
frazionali  di  uso  civico, emanato con decreto del presidente della
giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4:
                           Articolo unico
    Modifica  del  decreto  del  presidente  della giunta provinciale
11 novembre 1952, n. 4.
    1. L'Art. 7 e' sostituito dal seguente:
      "1.    Sono   eleggibili   a   componenti   del   comitato   di
amministrazione  tutti  coloro  che,  residenti  nella frazione, sono
iscritti   nell'elenco  dei  capifamiglia  e  sono  in  possesso  dei
requisiti prescritti.
    2.  Qualora,  a  seguito  di  rinnovo  degli  organi  comunali  o
frazionali,  il  sindaco,  il vicesindaco o l'assessore anziano siano
anche  membri  del  comitato  di  amministrazione,  gli stessi devono
optare,  entro  quindici giorni rispettivamente dall'elezione o dalla
nomina,  per  una  delle due cariche, restando inteso che in mancanza
della   predetta   opzione,  gli  stessi  decadono  dalla  carica  di
amministratore frazionale.";
    2. L'Art. 12 e' sostituito dal seguente:
    "Nei  casi di surrogazione o di sostituzione di membri, la giunta
provinciale  da' la preferenza a colui che abbia riportato il maggior
numero di voti, o, in caso di parita', al maggiore di eta'".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 7 giugno 2001
                               DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2001
Registro n. 1, foglio n. 7