(Pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione Liguria n. 8 del 22 agosto 2001). IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Inserimento dell'art. 17-bis 1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e' inserito il seguente: "Art. 17-bis (Alloggi requisiti dal sindaco). - 1. Ai fini della partecipazione ai bandi di concorso di cui all'art. 17, gli occupanti degli alloggi requisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, sono equiparati alle situazioni che comportino il rilascio dell'alloggio occupato, con l'attribuzione del punteggio massimo previsto per tale condizione. 2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione del primo bando di concorso utile di cui all'art. 17, i comuni possono prevedere la regolarizzazione dei rapporti locativi in via definitiva per gli occupanti degli alloggi requisiti, previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 13, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione. La regolarizzazione e' subordinata al recupero da parte dell'ente gestore, anche per il tramite del comune, dell'indennita' di cui al comma 2 dell'Art. 32 della legge regionale n. 10/1994.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 6 agosto 2001 BIASOTTI