(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del
                          5 settembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'art.  1  della  legge  regionale 28 marzo 1995, n. 46, come
modificato  dall'art.  1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51,
e' sostituito dal seguente:
      "Art.  1  (Ambito  di  applicazione). - 1. Le presenti norme si
applicano  a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da
enti  pubblici  a  totale carico o con il concorso o contributo dello
Stato  o  della  Regione,  nonche'  a quelli acquistati, realizzati o
recuperati  da  enti  pubblici non economici per le finalita' sociali
proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
    2.   Le  presenti  norme  si  applicano,  inoltre,  agli  alloggi
acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del
decreto-legge    15 dicembre    1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 del
decreto-legge  23 gennaio  1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25 marzo  1982,  n.  94,  dell'art. 4 del decreto-legge
7 febbraio  1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 aprile  1985,  n.  118  e  dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre
1986,  n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 899.
    3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
      a) realizzati  o recuperati con programmi di edilizia agevolata
e convenzionata;
      b) di  servizio  e cioe' quelli per i quali la legge preveda la
semplice  concessione  amministrativa  con conseguente disciplinare e
senza contratto di locazione;
      c) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della Regione;
      d) costruiti  per  i  profughi  con i finanziamenti di cui alla
legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni.
    4.  Sono  altresi'  esclusi, solo relativamente alla procedura di
assegnazione,  gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di
recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso
dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
    5.  Possono  inoltre  essere esclusi, con atto deliberativo della
giunta regionale:
      a) gli   alloggi   che   per  modalita'  di  acquisizione,  per
destinazione  funzionale,  per caratteristiche dell'utenza insediata,
quali  comunita'  alloggio  terapeutiche  o  assistenziali, o che per
particolari  caratteri  di  pregio  storico  o  artistico,  non siano
utilizzati   o   utilizzabili   per   i   fini  propri  dell'edilizia
residenziale pubblica;
      b) gli  alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici
che  non  siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o
della  Regione  e  che  siano destinati a soddisfare fasce di redditi
superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
    6.  I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle
case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti
per  i  quali  sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e
standard abitativi adeguati.".