(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. 3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; b) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; c) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni. 4. Sono altresi' esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica. 5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della giunta regionale: a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata, quali comunita' alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica; b) gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. 6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.".