(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 dicembre 2000)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 3778 del
9 ottobre 2000;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
    1.  Agli effetti del presente regolamento, per "legge" si intende
la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
    2.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, lettera a),
della legge si considerano:
      a) utilizzatori  professionali di determinate merci, coloro che
impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attivita'
aziendale;
      b) utilizzatori  in  grande  di determinate merci, gli enti, le
collettivita', le comunita', le convivenze, le cooperative di consumo
regolarmente  costituite  ed  i  loro  consorzi,  gli  enti giuridici
costituiti  da  commercianti  per  effettuare  acquisti  di  prodotti
oggetto della loro attivita';
    3.  Per  superficie  di  vendita  di  un esercizio commerciale si
intende  l'area  destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata
da  banchi,  scaffalature,  vetrine,  punti cassa, esclusa unicamente
l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici
e  servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e
l'asporto  della  merce  acquistata.  Il  titolare  deve  indicare su
apposita  pianta  dell'esercizio  l'esatta  ubicazione  delle casse e
degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente
segnalata   all'autorita'   competente   in   base   alla   tipologia
dell'esercizio.  La  giunta  provinciale  individua  le  tipologie di
esercizio  di  commercio  al  dettaglio  per  le quali il comune puo'
autorizzare  come  superficie di vendita un'area esterna al locale di
vendita.
    4.  L'area  espositiva  di  merci  di qualsiasi tipo, con accesso
aperto   al  pubblico  e  con  presenza  di  personale  dell'impresa,
costituisce  a tutti gli effetti superficie di vendita ed e' soggetta
ad  autorizzazione,  salvo  il  caso  di  manifestazioni fieristiche,
nonche'  esposizioni  limitate  a pochi giorni ed autorizzate in base
alla  legge  provinciale  13 maggio  1992, n. 13 "Norme in materia di
pubblico spettacolo".
    5.  Negli  esercizi di commercio al dettaglio, gli articoli posti
in vendita possono anche essere dati in locazione.
    6. La vendita di merci di qualsiasi tipo effettuata con contratti
negoziati fuori dei locali commerciali, e' soggetta alle disposizioni
statali   in   materia,   con  particolare  riguardo  all'obbligo  di
informazione  del consumatore circa l'irrinunciabilita' al diritto di
recesso.  In  ogni  caso  nei  locali  in  cui  tali  vendite vengono
effettuate  deve  essere esposto un cartello, ben visibile, nel quale
il  diritto  di  recesso  e  le  relative  norme  sono  espressamente
richiamati.