(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3778 del 9 ottobre 2000; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. D e f i n i z i o n i 1. Agli effetti del presente regolamento, per "legge" si intende la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, lettera a), della legge si considerano: a) utilizzatori professionali di determinate merci, coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attivita' aziendale; b) utilizzatori in grande di determinate merci, gli enti, le collettivita', le comunita', le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attivita'; 3. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorita' competente in base alla tipologia dell'esercizio. La giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune puo' autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita. 4. L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed e' soggetta ad autorizzazione, salvo il caso di manifestazioni fieristiche, nonche' esposizioni limitate a pochi giorni ed autorizzate in base alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 "Norme in materia di pubblico spettacolo". 5. Negli esercizi di commercio al dettaglio, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati in locazione. 6. La vendita di merci di qualsiasi tipo effettuata con contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e' soggetta alle disposizioni statali in materia, con particolare riguardo all'obbligo di informazione del consumatore circa l'irrinunciabilita' al diritto di recesso. In ogni caso nei locali in cui tali vendite vengono effettuate deve essere esposto un cartello, ben visibile, nel quale il diritto di recesso e le relative norme sono espressamente richiamati.