(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 3 maggio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. l della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 158 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che demanda ad apposito regolamento regionale l'attuazione della legge stessa; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 359 del 9 aprile 2001 concernente "Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000, n. 42)" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 4 del 20 aprile 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita': E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento da' attuazione alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". 2. Agli effetti del presente regolamento: per "testo unico" si intende la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"; per "A.P.T." si intende l'agenzia per il turismo di cui agli articoli 11 e seguenti del testo unico; per "uffici di informazione regionale" e per "uffici di informazione locale" si intendono gli uffici di informazione e accoglienza turistica che erogano servizi rispettivamente a carattere regionale e a carattere locale; per "ambiti territoriali" di cui al titolo II del presente regolamento si intendono gli ambiti turistici richiamati dall'Art. 10 del testo unico.