(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 14 del 3 maggio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  l della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  158  della  legge  regionale  23 marzo 2000, n. 42
(testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che demanda
ad apposito regolamento regionale l'attuazione della legge stessa;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 359 del 9 aprile
2001  concernente  "Regolamento  di  attuazione del testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo (legge regionale 23 marzo 2000,
n.  42)"  con  la  quale  e'  approvato  il  regolamento  in oggetto,
acquisiti  i  pareri del comitato tecnico della programmazione di cui
all'Art.  26,  comma  3,  della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26,
nonche'  dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima
legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  4  del  20 aprile  2001 con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita':
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
    1.  Il  presente  regolamento da' attuazione alla legge regionale
23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
    2. Agli effetti del presente regolamento:
      per  "testo unico" si intende la legge regionale 23 marzo 2000,
n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
      per  "A.P.T."  si  intende l'agenzia per il turismo di cui agli
articoli 11 e seguenti del testo unico;
      per  "uffici  di  informazione  regionale"  e  per  "uffici  di
informazione  locale"  si  intendono  gli  uffici  di  informazione e
accoglienza turistica che erogano servizi rispettivamente a carattere
regionale e a carattere locale;
      per  "ambiti  territoriali"  di  cui  al titolo II del presente
regolamento si intendono gli ambiti turistici richiamati dall'Art. 10
del testo unico.