(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 15 del 4 maggio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'Art. 13 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge
forestale della Toscana) che demanda alla giunta regionale l'adozione
delle  disposizioni  relative all'iscrizione all'albo regionale delle
imprese    agricolo-forestali,    alla    loro    cancellazione    ed
all'aggiornamento dell'albo stesso;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 327 del 2 aprile
2001  concernente  "Albo  regionale delle imprese agricolo-forestali.
Regolamento di attuazione dell'Art. 13, comma 4 della legge regionale
n.  39/2000, legge forestale della Toscana" con la quale e' approvato
il  regolamento  in  oggetto, acquisiti i pareri del comitato tecnico
della  programmazione  di  cui  all'Art.  26,  comma  3,  della legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  26,  nonche'  dei dipartimenti di cui
all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  5  del  20 aprile  2001 con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Iscrizione all'Albo regionale
                  delle imprese agricolo-forestali
    1.  Le  imprese  che intendono effettuare interventi pubblici nel
settore agricolo-forestale di cui all'art. 10 e all'art. 15, comma 1,
lettera c),  della  legge  regionale  21 marzo  2000,  n.  39, "legge
forestale   della   Toscana"  devono  iscriversi  all'albo  regionale
previsto dall'Art. 13 della stessa legge.
    2.   L'albo  regionale,  articolato  in  sezioni  provinciali  in
conformita'  con  il  disposto  del  comma  3,  dell'Art.  13,  legge
regionale  n.  39/2000,  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione  Toscana  ed  e'  depositato  presso  la camera di commercio,
industria,   artigianato   e  agricoltura  (C.C.I.A.A.)  di  ciascuna
provincia,   nonche'   presso   l'Unioncamere  Toscana  e  presso  la
competente  struttura  amministrativa del dipartimento dello sviluppo
economico della Regione Toscana.