(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 5 del
                          20 febbraio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

            Disposizioni transitorie per le zone agricole
    1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
30 giugno  2002,  in  deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 2,
della  legge  regionale  22 dicembre  1999, n. 38, alle zone agricole
definite  all'interno  degli strumenti urbanistici vigenti continuano
ad  applicarsi  le  disposizioni  previste  negli  strumenti  stessi.
Decorso  il  termine suddetto alle zone agricole definite all'interno
degli  strumenti  urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di
cui   al  titolo  IV  della  legge  regionale  38/1999  e  successive
modifiche.