(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni transitorie per le zone agricole 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2002, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 38/1999 e successive modifiche.