(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania numero speciale del 29 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. La Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia. 2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 khz e 300 ghz e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.