(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Campania numero
                   speciale del 29 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

    1. La  Regione  Campania,  al fine di tutelare la popolazione dai
possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di
generare  radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con la presente
legge  disciplina  l'installazione  e  la modifica degli impianti per
telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
    2. Sono  disciplinate  dalla presente legge tutte le sorgenti che
generano  radiazioni  non  ionizzanti,  utilizzate  in impianti fissi
delle  telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra
100  khz  e  300  ghz e con potenze efficaci massime al connettore di
antenna superiore a 7 watt.