(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto   il  regolamento  del  consiglio  dell'Unione  europea  n.
1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
    Visto   il  regolamento  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
1784/1999 relativo al Fondo Sociale europeo;
    Visto  il  regolamento  della  commissione  europea  n. 1685/2000
recante   disposizioni   di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1260/1999  del  consiglio  per quanto riguarda l'ammissibilita' delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
    Vista   la  decisione  della  commissione  europea  n.  2076  del
21 settembre  2000,  con  la  quale  e'  stato approvato il programma
operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo
3 per il periodo 2000-2006;
    Visto  il  decreto del presidente della Regione n. 0125/Pres. del
20 aprile  2001,  registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2001,
registro  n.  1,  foglio  n.  194, con il quale e' stato approvato il
regolamento  recante  "norme per l'attuazione del programma operativo
regionale dell'obiettivo 3";
    Visto,  in  particolare, l'art. 23 - Flussi finanziari - comma 6,
il  quale,  in  tema  di  ammissibilita'  delle  spese  connesse alla
fideiussione, ne limita il campo alla sola fideiussione bancaria;
    Considerato  che  la  norma  3  del regolamento (CE) n. 1685/2000
recita  "  ...  Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono
previste  dalla  normativa  nazionale o comunitaria o nella decisione
della commissione che autorizza l'intervento ... ";
    Considerato  che  l'ordinamento  nazionale in materia di garanzie
richieste  a  fronte  di  pagamenti  della  pubblica  amministrazione
prevede   l'ammissibilita'  a  titolo  di  garanzia  sia  di  polizze
fideiussorie,  dette  fideiussioni  assicurative, che di fideiussioni
bancarie;
    Ritenuto  di  sostituire  il  citato  comma  6, dell'art. 23, del
regolamento  recante  "norme per l'attuazione del programma operativo
regionale  dell'obiettivo  3" con il seguente: "6. Le somme erogate a
titolo   di  anticipazione  devono  essere  coperte  da  fideiussione
bancaria  o  assicurativa.  Ai  fini  dell'anticipazione  e' altresi'
richiesta la presentazione della documentazione antimafia";
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2830 del
28 agosto 2001;
                              Decreta:
    Per  le  suesposte  considerazioni,  il  comma 6 dell'art. 23 del
regolamento  recante  "norme per l'attuazione del programma operativo
regionale dell'obiettivo 3" e' sostituito dal seguente:
      "6.  le  somme  erogate a titolo di anticipazione devono essere
coperte   da   fideiussione   bancaria   o   assicurativa.   Ai  fini
dell'anticipazione  e'  altresi'  richiesta  la  presentazione  della
documentazione antimafia".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 17 settembre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 ottobre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 7