(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale europeo; Visto il regolamento della commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; Vista la decisione della commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale e' stato approvato il programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006; Visto il decreto del presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001, registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2001, registro n. 1, foglio n. 194, con il quale e' stato approvato il regolamento recante "norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3"; Visto, in particolare, l'art. 23 - Flussi finanziari - comma 6, il quale, in tema di ammissibilita' delle spese connesse alla fideiussione, ne limita il campo alla sola fideiussione bancaria; Considerato che la norma 3 del regolamento (CE) n. 1685/2000 recita " ... Tali spese sono ammissibili quando tali garanzie sono previste dalla normativa nazionale o comunitaria o nella decisione della commissione che autorizza l'intervento ... "; Considerato che l'ordinamento nazionale in materia di garanzie richieste a fronte di pagamenti della pubblica amministrazione prevede l'ammissibilita' a titolo di garanzia sia di polizze fideiussorie, dette fideiussioni assicurative, che di fideiussioni bancarie; Ritenuto di sostituire il citato comma 6, dell'art. 23, del regolamento recante "norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3" con il seguente: "6. Le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. Ai fini dell'anticipazione e' altresi' richiesta la presentazione della documentazione antimafia"; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2830 del 28 agosto 2001; Decreta: Per le suesposte considerazioni, il comma 6 dell'art. 23 del regolamento recante "norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3" e' sostituito dal seguente: "6. le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. Ai fini dell'anticipazione e' altresi' richiesta la presentazione della documentazione antimafia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 settembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 ottobre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 7