(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visti i commi da 7 a 13 dell'Art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), che disciplinano i finanziamenti in conto capitale agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per interventi di investimento relativi al patrimonio indisponibile; Visti, in particolare, di tale articolo: il comma 9, che prevede, per alcune tipologie di investimenti, l'erogazione, in via anticipata, di un importo massimo dell'ottanta per cento del finanziamento concesso; il comma 10, che demanda alla giunta regionale di stabilire, con propria deliberazione, le modalita' per l'erogazione del saldo dei predetti finanziamenti e per la loro rendicontazione; Ritenuto necessario provvedere in merito con apposita disciplina regolamentare; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale d'autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3063 del 20 settembre 2001; Decreta: E' approvato il "regolamento sulle modalita' per l'erogazione del saldo dei finanziamenti concessi per interventi d'investimento, erogati in via anticipata ai sensi dell'Art. 4, comma 9, legge regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione dei finanziamenti stessi", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 settembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 novembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 52