(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visti  i  commi  da  7  a  13  dell'Art.  4 della legge regionale
26 febbraio  2001,  n. 4 (legge finanziaria 2001), che disciplinano i
finanziamenti  in  conto  capitale agli enti che svolgono le funzioni
del  servizio  sanitario  regionale  per  interventi  di investimento
relativi al patrimonio indisponibile;
    Visti, in particolare, di tale articolo:
      il  comma 9, che prevede, per alcune tipologie di investimenti,
l'erogazione,  in  via anticipata, di un importo massimo dell'ottanta
per cento del finanziamento concesso;
      il  comma  10,  che demanda alla giunta regionale di stabilire,
con  propria  deliberazione,  le modalita' per l'erogazione del saldo
dei predetti finanziamenti e per la loro rendicontazione;
    Ritenuto  necessario provvedere in merito con apposita disciplina
regolamentare;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale d'autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3063 del
20 settembre 2001;
                              Decreta:
    E' approvato il "regolamento sulle modalita' per l'erogazione del
saldo  dei  finanziamenti  concessi  per  interventi  d'investimento,
erogati  in  via  anticipata  ai  sensi  dell'Art.  4, comma 9, legge
regionale n. 4/2001 (legge finanziaria 2001), e sulla rendicontazione
dei   finanziamenti   stessi",   nel   testo   allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, 28 settembre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 12 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 52