(Pubblicata nel 1o S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 1. La parola "esistente", di cui all'Art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti", e' da intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attivita'.