(Pubblicata nel 1o S.O. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 2,
             della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15
    1. La parola "esistente", di cui all'Art. 1, comma 2, della legge
regionale  15  luglio  1996,  n.  15  "Recupero ai fini abitativi dei
sottotetti  esistenti",  e'  da  intendersi riferita al momento della
presentazione  della  domanda  di  concessione  edilizia ovvero della
denuncia di inizio attivita'.