(Pubblicata  nel  1o  supplemento  ordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

                   Finalita' e oggetto della legge

    1.  Ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni  di  vigilanza e
controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela
dell'ambiente   forestale   ed   agro-silvo-pastorale  connesse  alla
protezione della natura ed all'assetto del territorio e' istituito il
Corpo forestale regionale.
    2.  La  giunta  regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore   della  presente  legge  sentita  la  commissione  consiliare
competente  disciplina,  con apposito regolamento, l'organizzazione e
la  dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo in
particolare:
      a) la direzione generale di riferimento;
      b) una  articolazione  decentrata del Corpo forestale regionale
almeno di livello provinciale;
      c) la  pianta organica del Corpo forestale regionale garantendo
l'inquadramento   del  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
trasferito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
11 maggio  2001  (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie
umane strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi
dell'Art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143);
      d) le qualifiche e i livelli professionali;
      e) le funzioni del dirigente responsabile;
      f) i  requisiti  e  le  modalita' di accesso al Corpo forestale
regionale;
      g) le dotazioni personali e degli uffici;
      h) le   caratteristiche   della  dotazione  strumentale,  delle
uniformi,  del  tesserino  personale di riconoscimento e dei relativi
distintivi   anche   al   fine   dell'espletamento   di   compiti  di
rappresentanza;
      i) le modalita' e le forme di aggiornamento.
    3.   Con  successivo  provvedimento  della  giunta  regionale  e'
costituita  l'apposita  struttura  organizzativa  del Corpo forestale
regionale  con  organizzazione ed organico distinti rispetto a quelli
della giunta regionale.