(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela dell'ambiente forestale ed agro-silvo-pastorale connesse alla protezione della natura ed all'assetto del territorio e' istituito il Corpo forestale regionale. 2. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la commissione consiliare competente disciplina, con apposito regolamento, l'organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, definendo in particolare: a) la direzione generale di riferimento; b) una articolazione decentrata del Corpo forestale regionale almeno di livello provinciale; c) la pianta organica del Corpo forestale regionale garantendo l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato trasferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'Art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143); d) le qualifiche e i livelli professionali; e) le funzioni del dirigente responsabile; f) i requisiti e le modalita' di accesso al Corpo forestale regionale; g) le dotazioni personali e degli uffici; h) le caratteristiche della dotazione strumentale, delle uniformi, del tesserino personale di riconoscimento e dei relativi distintivi anche al fine dell'espletamento di compiti di rappresentanza; i) le modalita' e le forme di aggiornamento. 3. Con successivo provvedimento della giunta regionale e' costituita l'apposita struttura organizzativa del Corpo forestale regionale con organizzazione ed organico distinti rispetto a quelli della giunta regionale.