(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I profughi che all'entrata in vigore della presente legge risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti in Tortona, via Matteotti n. 13, gia' di proprieta' dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, possono chiedere, inoltrando domanda all'Agenzia territoriale per la casa (ATC) della provincia di Alessandria entro sei mesi dalla stessa data, la cessione in proprieta' dell'alloggio locato. Le domande di cessione precedentemente presentate dagli aventi titolo sono prive di efficacia. 2. Il trasferimento in proprieta' puo' essere richiesto dai familiari conviventi, anche se non in possesso della qualita' di profugo, purche' legalmente residenti nell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Se il profugo assegnatario e' deceduto, il familiare legalmente residente nell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge puo' inoltrare domanda di acquisto, documentando la qualita' di profugo in capo al dante causa deceduto.