(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  I  profughi  che  all'entrata  in vigore della presente legge
risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti
in  Tortona,  via  Matteotti  n.  13,  gia'  di  proprieta' dell'Ente
nazionale   lavoratori  rimpatriati  e  profughi,  possono  chiedere,
inoltrando  domanda  all'Agenzia territoriale per la casa (ATC) della
provincia  di  Alessandria  entro  sei  mesi  dalla  stessa  data, la
cessione  in  proprieta' dell'alloggio locato. Le domande di cessione
precedentemente   presentate   dagli  aventi  titolo  sono  prive  di
efficacia.
    2.  Il  trasferimento  in  proprieta'  puo'  essere richiesto dai
familiari  conviventi,  anche  se  non  in possesso della qualita' di
profugo,  purche'  legalmente  residenti  nell'alloggio  alla data di
entrata in vigore della presente legge.
    3.   Se   il  profugo  assegnatario  e'  deceduto,  il  familiare
legalmente  residente  nell'alloggio  alla  data di entrata in vigore
della presente legge puo' inoltrare domanda di acquisto, documentando
la qualita' di profugo in capo al dante causa deceduto.