(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visto   il  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327  ed  il  suo
regolamento attuativo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 5
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
    Visto  il  decreto  del presidente della giunta regionale n. 2906
del 1 luglio 1992;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 40-4191 del
22 ottobre 2001;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
Modifiche  ed  integrazioni al regolamento regionale disciplinante la
   navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con il decreto
   del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1 luglio 1992
                               Art. 1.
    1.   Il   comma   1   dell'art.   3,  del  regolamento  regionale
disciplinante   la  navigazione  sulle  acque  del  lago  d'Orta,  e'
sostituito dal seguente:
    "1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 4, nella
fascia  costiera,  sino  ad  una distanza di 100 metri dalla riva, la
navigazione  e'  consentita  soltanto  ai  natanti  a vela, a remi, a
pedale,   alle   tavole  a  vela,  alle  unita'  intente  alla  pesca
professionale  e  dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere
condotte  ad  una  velocita'  consona  all'esercizio della pesca alla
traina.".