(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il suo regolamento attuativo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1 luglio 1992; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40-4191 del 22 ottobre 2001; E m a n a il seguente regolamento: Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, promulgato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 2906 del 1 luglio 1992 Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 3, del regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del lago d'Orta, e' sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione e' consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unita' intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unita' a motore devono essere condotte ad una velocita' consona all'esercizio della pesca alla traina.".