(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
           della Regione Puglia n. 57 del 12 aprile 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                           IL COMMISSARIO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La  presente  legge disciplina le procedure di valutazione di
impatto  ambientale  (VIA)  in attuazione della direttiva 85/337/CEE,
modificata  dalla  direttiva  97/11/CE,  e del decreto del Presidente
della  Repubblica  12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, nonche'
le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
    2.  La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali
relativi  a  piani,  programmi di intervento e progetti di opere o di
interventi,  di  iniziativa  pubblica  o privata, siano perseguiti la
protezione  e  il  miglioramento  della qualita' della vita umana, il
mantenimento  della  capacita'  riproduttiva degli ecosistemi e delle
risorse,  la salvaguardia della molteplicita' delle specie, l'impiego
di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.
    3.   La   procedura   di   VIA   garantisce   l'informazione,  la
partecipazione    dei   cittadini   ai   processi   decisionali,   la
semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.
    4.  Le  procedure  di  VIA  individuano,  descrivono  e  valutano
l'impatto ambientale sui seguenti fattori:
      a) l'uomo;
      b) la fauna e la flora;
      c) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
      d) il patrimonio ambientale, storico e cultura;
      e)  le interazioni tra i fattori precedenti.