(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 12 aprile 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, nonche' le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 2. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualita' della vita umana, il mantenimento della capacita' riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicita' delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse. 3. La procedura di VIA garantisce l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni. 4. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori: a) l'uomo; b) la fauna e la flora; c) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; d) il patrimonio ambientale, storico e cultura; e) le interazioni tra i fattori precedenti.