(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59. 3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'adempimento da parte dei comuni degli obblighi di programmazione e riordino del commercio su aree pubbliche, spettano all'assessorato regionale competente. 4. La giunta regionale puo' emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.