(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del
                           25 luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Con  la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi
dei  titoli  I  e  X  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
    2.  Le  norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli
operatori  di  commercio  su  aree  pubbliche  nonche', limitatamente
all'uso  delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59.
    3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge,
con  particolare  riguardo  all'adempimento da parte dei comuni degli
obblighi   di   programmazione  e  riordino  del  commercio  su  aree
pubbliche, spettano all'assessorato regionale competente.
    4. La giunta regionale puo' emanare appositi provvedimenti per la
disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.