(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del
                          21 novembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  Costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1, nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
    Visto  l'Art.  15  - comma 12 della legge regionale n. 27, del 13
agosto   1998   "Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica"
"omeoterma,   per   la  tutela  e  la  programmazione  delle  risorse
faunistico  -  ambientali  e  per  la regolamentazione dell'attivita'
venatoria"  dispone  che  il  consiglio  regionale, previo parere del
comitato  tecnico  faunistico venatorio regionale, regolamenta, entro
un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le
modalita'  di  costituzione,  gestione  e  funzionamento  dei  centri
privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale:
    Vista  l'ipotesi di regolamento redatto nel 1999 dall'assessorato
all'agricoltura   -  settore  caccia  e  pesca:  "Centri  privati  di
riproduzione  di  fauna  selvatica  allo stato naturale. Modalita' di
costituzione,  gestione  e  funzionamento" in ottemperanza del citato
art.  15  della  legge  regionale  n. 27/1998 e dell'Art. 4 del piano
faunistico venatorio regionale 1999/2003, trasmesso con nota prot. n.
2482/C del 18 ottobre 1999 alle province per il parere di competenza;
    Viste  le  osservazioni  all'ipotesi  di  regolamento  succitato,
corredato  dal parere dei propri comitati tecnici faunistici venatori
trasmesse dalle provincie.
    Visto   il  parere  del  13  luglio  2000  del  comitato  tecnico
faunistico  venatorio  regionale che ha apportato alcune modifiche al
testo  presentato,  accogliendo  in  parte  le osservazioni pervenute
dalle province:
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        G e n e r a l i t a'
    1.  Il  presente regolamento, in attuazione della legge regionale
27/1998   Art.   15   e   dell'Art.   4   del   piano   faunistico  -
venatorio-regionale,  disciplina  la  costituzione, la gestione ed il
funzionamento  dei  centri privati di riproduzione di fauna selvatica
allo stato naturale.
    2.  La  costituzione  dei centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale e' autorizzata, in riferimento al piano
faunistico  venatorio  regionale,  dalla  Regione  e  per le seguenti
specie  cacciabili: fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre,
capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.
    3.  Nei  centri  privati  di  cui  sopra e' vietata ogni forma di
esercizio  venatorio.  La cattura della fauna riprodottasi allo stato
selvatico  e' consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi
o  temporanei.  La  commercializzazione  e'  consentita  per  fini di
ripopolamento, reintroduzioni e attivita' cinofile.
    4.  L'estensione  di  tali  istituti  al  fine  del  computo  del
territorio   agro-silvo-pastorale   regionale  e'  inserito  nel  15%
riservato a gestione privata e globalmente non puo' superare l'1%.
    5.  La fauna riprodottasi e disponibile e' acquistata con diritto
di  prelazione  dagli  enti  pubblici  ed  e'  utilizzata  ai fini di
ripopolamento.
    6. Centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo della
concessione.