(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 21 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Visto l'Art. 15 - comma 12 della legge regionale n. 27, del 13 agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica" "omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attivita' venatoria" dispone che il consiglio regionale, previo parere del comitato tecnico faunistico venatorio regionale, regolamenta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di costituzione, gestione e funzionamento dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale: Vista l'ipotesi di regolamento redatto nel 1999 dall'assessorato all'agricoltura - settore caccia e pesca: "Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalita' di costituzione, gestione e funzionamento" in ottemperanza del citato art. 15 della legge regionale n. 27/1998 e dell'Art. 4 del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003, trasmesso con nota prot. n. 2482/C del 18 ottobre 1999 alle province per il parere di competenza; Viste le osservazioni all'ipotesi di regolamento succitato, corredato dal parere dei propri comitati tecnici faunistici venatori trasmesse dalle provincie. Visto il parere del 13 luglio 2000 del comitato tecnico faunistico venatorio regionale che ha apportato alcune modifiche al testo presentato, accogliendo in parte le osservazioni pervenute dalle province: Emana il seguente regolamento: Art. 1. G e n e r a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 27/1998 Art. 15 e dell'Art. 4 del piano faunistico - venatorio-regionale, disciplina la costituzione, la gestione ed il funzionamento dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. 2. La costituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e' autorizzata, in riferimento al piano faunistico venatorio regionale, dalla Regione e per le seguenti specie cacciabili: fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale. 3. Nei centri privati di cui sopra e' vietata ogni forma di esercizio venatorio. La cattura della fauna riprodottasi allo stato selvatico e' consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi o temporanei. La commercializzazione e' consentita per fini di ripopolamento, reintroduzioni e attivita' cinofile. 4. L'estensione di tali istituti al fine del computo del territorio agro-silvo-pastorale regionale e' inserito nel 15% riservato a gestione privata e globalmente non puo' superare l'1%. 5. La fauna riprodottasi e disponibile e' acquistata con diritto di prelazione dagli enti pubblici ed e' utilizzata ai fini di ripopolamento. 6. Centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo della concessione.