(Pubblicata nel supp. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione
                 Umbria n. 58 del 28 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
    1.  La  Regione Umbria, in attuazione dell'art. 24 dello statuto,
riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed
occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria.
    2.  La  presente  legge,  nel  rispetto  dei principi della legge
29 marzo  2001,  n.  135  e  in  attuazione  del  decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112,  disciplina  l'organizzazione  turistica
regionale,   con  riferimento  alle  funzioni  della  Regione,  delle
province  e dei comuni, nonche' al ruolo dei sistemi turistici locali
di   cui   all'art.   8  e  degli  altri  soggetti  interessati  alla
qualificazione  e  allo  sviluppo  del  turismo,  secondo  i principi
sanciti dall'art. 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
    3.   La  presente  legge  persegue  in  particolare  le  seguenti
finalita':
      a) tutela  e  valorizzazione  dell'Umbria,  intesa  come ambito
turistico  unitario, attraverso politiche intersettoriali e integrate
coordinate dalla Regione;
      b) promozione  e  valorizzazione  delle  risorse turistiche, in
modo  omogeneo  sull'intero  territorio regionale, mediante il metodo
della concertazione ed utilizzando gli strumenti della programmazione
negoziata;
      c) tutela   del   turista   e   miglioramento   della  qualita'
dell'accoglienza;
      d) promozione   ed  incentivazione  dell'accoglienza  turistica
delle persone con particolari bisogni;
      e) incentivazione  del  processo  di  aggregazione dei soggetti
pubblici  e  privati,  volto  anche  a  potenziare  le  attivita'  di
promozione e commercializzazione;
      f)   innovazione  e  qualificazione  dell'offerta  turistica  e
incentivazione della domanda;
      g) realizzazione   di   una  rete  regionale  di  competenze  e
funzioni,  ai  fini  della  valorizzazione  integrata  delle  risorse
turistiche   e   dei   prodotti   tipici   e   di  qualita',  fondata
principalmente  sui sistemi turistici locali, assegnando alla Regione
il ruolo di incentivazione e di regolazione del sistema;
      h) formazione  di reti di prodotto, anche a livello nazionale e
internazionale,   e   sostegno  alla  partecipazione  ad  esse  degli
operatori pubblici e privati dell'Umbria.