(Pubblicata nel supp. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione Umbria, in attuazione dell'art. 24 dello statuto, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. 2. La presente legge, nel rispetto dei principi della legge 29 marzo 2001, n. 135 e in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'organizzazione turistica regionale, con riferimento alle funzioni della Regione, delle province e dei comuni, nonche' al ruolo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 8 e degli altri soggetti interessati alla qualificazione e allo sviluppo del turismo, secondo i principi sanciti dall'art. 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. La presente legge persegue in particolare le seguenti finalita': a) tutela e valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche intersettoriali e integrate coordinate dalla Regione; b) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche, in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, mediante il metodo della concertazione ed utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata; c) tutela del turista e miglioramento della qualita' dell'accoglienza; d) promozione ed incentivazione dell'accoglienza turistica delle persone con particolari bisogni; e) incentivazione del processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati, volto anche a potenziare le attivita' di promozione e commercializzazione; f) innovazione e qualificazione dell'offerta turistica e incentivazione della domanda; g) realizzazione di una rete regionale di competenze e funzioni, ai fini della valorizzazione integrata delle risorse turistiche e dei prodotti tipici e di qualita', fondata principalmente sui sistemi turistici locali, assegnando alla Regione il ruolo di incentivazione e di regolazione del sistema; h) formazione di reti di prodotto, anche a livello nazionale e internazionale, e sostegno alla partecipazione ad esse degli operatori pubblici e privati dell'Umbria.