(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
          Regione Valle d'Aosta n. 58 del 27 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione, nell'esercizio della competenza di cui all'Art. 2,
comma  1, lettera p), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4  (Statuto  speciale  per  la  Valle d'Aosta), con la presente legge
disciplina la materia dell'artigianato al fine di:
      a) adeguarla  alle attuali esigenze dell'impresa artigiana, con
particolare riferimento all'integrazione nel mercato europeo;
      b) semplificare   e   razionalizzare   le   relative  procedure
amministrative;
      c) intensificare  la  partecipazione diretta degli imprenditori
artigiani   agli   organismi  pubblici  di  rappresentanza  e  tutela
dell'artigianato;
      d) valorizzare  e tutelare la peculiarita' del lavoro artigiano
in tutte le sue manifestazioni.