(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 5
                             marzo 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.

Modifica  dell'Art.  9,  comma  1,  lettera  c) della legge regionale
                        31 maggio 2001, n. 12

    1. La lettera c), del comma 1, dell'Art. 9, della legge regionale
31 maggio 2001, n. 12, e' sostituita dalla seguente:
    "c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo
anno,  dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta
per  cento  per  il  terzo anno, del cinquantacinque per cento per il
quarto  anno,  del  quaranta  per  cento  per  il  quinto  anno e del
venticinque   per   cento   per   il   sesto  anno,  alle  spese  per
I`effettuazione  dei  controlli  previsti  dall'Art.  5, da parte dei
soggetti terzi indipendenti.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione veneta.
      Venezia, 1 marzo 2002

                                GALAN