(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       64 del 14 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.   La  Regione  Emilia-Romagna,  nell'esercizio  della  propria
potesta'  legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica
a   sostegno  all'innovazione  per  i  sistemi  produttivi,  prevista
dall'Art.   117,  comma  terzo  della  Costituzione  ed  al  fine  di
esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di
programmi   per   la   ricerca,  l'innovazione  ed  il  trasferimento
tecnologico  al  sistema  produttivo, secondo i principi dell'Art. 19
del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e dell'Art. 60 della
legge   regionale   21 aprile   1999,   n.   3,  promuove  interventi
finalizzati:
      a) allo  sviluppo  del  sistema  produttivo  regionale verso la
ricerca  industriale,  il  trasferimento tecnologico e l'innovazione,
nel  rispetto della sostenibilita' ambientale, e anche in riferimento
alla  qualificazione  della  produzione  e  dei  consumi  energetici;
favorendo  l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e
di  loro  aggregazioni,  alle  attivita'  e alle strutture di ricerca
regionali,  nazionali e internazionali, nonche' la valorizzazione dei
risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese;
      b) al  trasferimento  di conoscenze e competenze tecnologiche e
all'utilizzazione  delle  risorse umane nelle universita', nei centri
di  ricerca  e  nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico;
      c) allo   sviluppo   coordinato  di  una  rete  di  iniziative,
attivita'  e  strutture  per  la  ricerca  di interesse industriale e
l'innovazione tecnologica.
    2.  In attuazione del comma 2, dell'Art. 60 della legge regionale
21 aprile  1999,  n.  3,  la  Regione  disciplina  nell'ambito  della
presente  legge  tutti  i  propri  interventi  inerenti  il  sostegno
all'attivita' di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi
compresi quelli previsti dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25.
    3.   Per  l'incentivazione  del  trasferimento  di  conoscenze  e
competenze  finalizzato  alla  generale  formazione  delle persone si
applica   la   normativa   regionale   in   materia   di   formazione
professionale.