(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 14 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio della propria potesta' legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'Art. 117, comma terzo della Costituzione ed al fine di esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, secondo i principi dell'Art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'Art. 60 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, promuove interventi finalizzati: a) allo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilita' ambientale, e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici; favorendo l'accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e di loro aggregazioni, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese; b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle universita', nei centri di ricerca e nelle imprese, in attivita' di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, attivita' e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica. 2. In attuazione del comma 2, dell'Art. 60 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la Regione disciplina nell'ambito della presente legge tutti i propri interventi inerenti il sostegno all'attivita' di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico, ivi compresi quelli previsti dalla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25. 3. Per l'incentivazione del trasferimento di conoscenze e competenze finalizzato alla generale formazione delle persone si applica la normativa regionale in materia di formazione professionale.