(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       65 del 14 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La  Regione  promuove  lo  sviluppo  dell'aeroportualita'  di
interesse  regionale  e  delle attivita' aeronautiche che si svolgono
nel territorio regionale.
    2. La Regione sostiene:
      a) lo  sviluppo  degli  aeroporti di interesse regionale, degli
eliporti  e  delle  aviosuperfici,  con particolare riguardo a quelli
inerenti il possesso dei requisiti minimi di' sicurezza riferiti agli
standard  ed alle leggi vigenti di settore nonche' alle norme vigenti
in materia di tutela dell'ambiente;
      b) lo  sviluppo  della  cultura  aeronautica  e delle correlate
attivita' di carattere didattico e formativo;
      c) lo  sviluppo  del  turismo,  della cultura e delle attivita'
sportive aeronautiche;
      d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attivita'
di  protezione  civile,  monitoraggio  ambientale  ed  in  quelle  di
carattere solidaristico ed umanitario;
      e) l'uso  degli  aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui
all'art. 5.