(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 14 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove lo sviluppo dell'aeroportualita' di interesse regionale e delle attivita' aeronautiche che si svolgono nel territorio regionale. 2. La Regione sostiene: a) lo sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, degli eliporti e delle aviosuperfici, con particolare riguardo a quelli inerenti il possesso dei requisiti minimi di' sicurezza riferiti agli standard ed alle leggi vigenti di settore nonche' alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente; b) lo sviluppo della cultura aeronautica e delle correlate attivita' di carattere didattico e formativo; c) lo sviluppo del turismo, della cultura e delle attivita' sportive aeronautiche; d) l'uso degli aeromobili, ad ala fissa e rotante, in attivita' di protezione civile, monitoraggio ambientale ed in quelle di carattere solidaristico ed umanitario; e) l'uso degli aeromobili nell'ambito del lavoro aereo di cui all'art. 5.