(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'Art. 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti, le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale; Vista la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001 specificatamente all'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 4 del 2001 sopracitata; Visto il decreto del presidente della Regione n. 0109/Pres. del 10 aprile 2001, con il quale e' stato approvato il "Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna."; Considerato che si rende necessaria l'adozione di un nuovo regolamento per meglio disciplinare le attivita' di acquisizione del servizio e semplificare le relative procedure; Visto il testo del "Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'Art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001"; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 685 dell'11 marzo 2002. Decreta: E' approvato il "Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'Art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 marzo 2002 TONDO