(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 19 dell'8 maggio 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista   la   legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  ed  in
particolare  l'Art.  8, comma 52, il quale dispone che per le proprie
esigenze  operative  correnti,  le  direzioni  regionali ed i servizi
autonomi  sono  autorizzati  a  sostenere  spese  per  l'acquisto  di
materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche,
libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche su supporto informatico, ivi
compreso  l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese
per  la  partecipazione  del  personale con qualifica non inferiore a
segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;
    Vista  la circolare della ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio
2001  specificatamente  all'applicazione  delle  disposizioni  di cui
all'Art. 8 della legge regionale n. 4 del 2001 sopracitata;
    Visto  il  decreto del presidente della Regione n. 0109/Pres. del
10 aprile  2001,  con il quale e' stato approvato il "Regolamento per
l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle
informatiche,  libri,  riviste  e  pubblicazioni  anche  su  supporto
informatico  ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line
per  le  esigenze  operative  correnti  del  servizio autonomo per lo
sviluppo della montagna.";
    Considerato  che  si  rende  necessaria  l'adozione  di  un nuovo
regolamento  per meglio disciplinare le attivita' di acquisizione del
servizio e semplificare le relative procedure;
    Visto  il  testo  del  "Regolamento  per  le  spese  del servizio
autonomo  per  lo  sviluppo  della  montagna, per le proprie esigenze
operative  correnti,  ai  sensi  dell'Art.  8,  comma  52 della legge
regionale n. 4/2001";
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4;
    Su   conforme   deliberazione   della  giunta  regionale  n.  685
dell'11 marzo 2002.
                              Decreta:
    E'  approvato  il "Regolamento per le spese del servizio autonomo
per  lo  sviluppo  della  montagna, per le proprie esigenze operative
correnti,  ai  sensi  dell'Art.  8, comma 52 della legge regionale n.
4/2001".
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 26 marzo 2002
                                TONDO