(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1686 di data 7 luglio 2000; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3225 di data 7 dicembre 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli Art. 53 e 54; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.; Decreta: 1. Di sostituire l'Art. 7 comma 5 del regolamento con il seguente: "Nel caso di pagamenti di spese gia' autorizzate da provvedimenti della giunta provinciale o da determinazioni dirigenziali, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera b) e dell'art. 5, comma 1, lettera b), l'incaricato del servizio economale predispone il riepilogo dei pagamenti effettuati, che invia al dirigente della struttura competente, il quale verificatolo, dispone, ai fini del reintegro delle somme agli incaricati medesimi, gli adempimenti di cui all'Art. 57 della legge provinciale di contabilita'". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. DELLAI