(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 1 del 2 gennaio 2002)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1686 di data
7 luglio 2000;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 3225 di data
7 dicembre 2001;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli Art. 53 e 54;
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.;
                              Decreta:
    1.  Di  sostituire  l'Art.  7  comma  5  del  regolamento  con il
seguente:
    "Nel caso di pagamenti di spese gia' autorizzate da provvedimenti
della  giunta  provinciale o da determinazioni dirigenziali, ai sensi
dell'Art.  3, comma 2, lettera b) e dell'art. 5, comma 1, lettera b),
l'incaricato  del  servizio  economale  predispone  il  riepilogo dei
pagamenti   effettuati,   che  invia  al  dirigente  della  struttura
competente,  il  quale  verificatolo,  dispone, ai fini del reintegro
delle somme agli incaricati medesimi, gli adempimenti di cui all'Art.
57 della legge provinciale di contabilita'".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
                               DELLAI