(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del
                           6 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La  Regione  Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello
statuto, persegue la finalita' di:
      a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso
obbiettivi di progresso civile e democratico;
      b) organizzare  gli  strumenti  piu'  efficaci  per  un preciso
intervento a tutela della salute dei cittadini.