(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista gli articoli 33 e 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37 - 6222 del 3 giugno 2002; Emana il seguente regolamento: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA). MODALITA' COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE Art. 1. Costituzione delle Commissioni locali valanghe 1. In attuazione dell'art. 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), le comunita' montane sul cui territorio si renda necessario l'esercizio delle attivita' di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumita', del pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico, costituiscono, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 16/1999, Commissioni locali valanghe (CLV). 2. Qualora si renda opportuno in relazione alle specificita' territoriali, ottimizzare e razionalizzare funzioni e compiti delle CLV, piu' comunita' montane possono costituire un'unica commissione, con competenza territoriale estesa a tutti i comuni facenti parte delle comunita' montane operanti in forma associata.