(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del
                           13 giugno 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista  gli  articoli 33 e 40 della legge regionale 2 luglio 1999,
n. 16;
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 37 - 6222 del
3 giugno 2002;
                                Emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO  ATTUATIVO  DELLA  LEGGE  REGIONALE  2 LUGLIO 1999, N. 16
(TESTO  UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA). MODALITA' COSTITUTIVE E DI
           FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE
                               Art. 1.
           Costituzione delle Commissioni locali valanghe
    1.  In  attuazione  dell'art.  40  della legge regionale 2 luglio
1999,  n.  16  (Testo unico delle leggi sulla montagna), le comunita'
montane  sul  cui  territorio  si  renda necessario l'esercizio delle
attivita'  di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai
fini  della  tutela  della  pubblica  incolumita',  del  pericolo  di
valanghe  su  centri  o  nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o
infrastrutture   di   interesse  pubblico,  costituiscono,  ai  sensi
dell'art.  33  della  legge  regionale n. 16/1999, Commissioni locali
valanghe (CLV).
    2.  Qualora  si  renda  opportuno  in relazione alle specificita'
territoriali,  ottimizzare  e razionalizzare funzioni e compiti delle
CLV,  piu' comunita' montane possono costituire un'unica commissione,
con  competenza  territoriale  estesa  a tutti i comuni facenti parte
delle comunita' montane operanti in forma associata.