(Pubblicata   nel   supplemento  straordinario  n.  6  al  Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    All'Art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 gennaio
2001,  n.  4,  cosi'  come  modificato  dall'Art. 4, comma 8, seconda
interlinea, dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, le parole:
"entro  il  31 luglio  2002"  sono sostituite con le parole "entro il
31 dicembre 2002".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 2 agosto 2002
                            CHIARAVALLOTI