(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico All'Art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, cosi' come modificato dall'Art. 4, comma 8, seconda interlinea, dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, le parole: "entro il 31 luglio 2002" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2002". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 2 agosto 2002 CHIARAVALLOTI