(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       32 del 30 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  Al  fine  di  salvaguardare  l'incolumita' delle persone e di
tutelare la sicurezza degli insediamenti abitativi e l'integrita' dei
beni,  la  Regione  favorisce  la  delocalizzazione  e  la  messa  in
sicurezza delle opere pubbliche e degli immobili situati nelle aree a
rischio idrogeologico.
    2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, la Regione finanzia la
predisposizione  e  l'attuazione  da  parte  dei  comuni  di piani di
delocalizzazione  e  concede  agevolazioni ai proprietari, pubblici e
privati, degli immobili interessati.