(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e di tutelare la sicurezza degli insediamenti abitativi e l'integrita' dei beni, la Regione favorisce la delocalizzazione e la messa in sicurezza delle opere pubbliche e degli immobili situati nelle aree a rischio idrogeologico. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione finanzia la predisposizione e l'attuazione da parte dei comuni di piani di delocalizzazione e concede agevolazioni ai proprietari, pubblici e privati, degli immobili interessati.