(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 36 del 9 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e allo scopo di valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' le attivita' e le produzioni ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, promuove e disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del vino, in prosieguo denominate "Strade". 2. Le Strade sono itinerari turistici lungo i quali insistono vigneti, cantine di aziende agricole, enoteche, musei della vite e del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate in produzioni tipiche e di qualita', strutture turistico ricettive, valori naturali, culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e delle rotte del vino la continuita' territoriale fra tratti della fascia costiera e fra la costa e le isole minori e' assicurata anche mediante l'apposizione del simbolo identificativo della Strada e l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti. 3. Le Strade possono comprendere i territori relativi a piu' di un vino a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica.