(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
              Regione Sicilia n. 36 del 9 agosto 2002)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Con la presente legge la Regione siciliana, in armonia con gli
obiettivi  delle  politiche  di  sviluppo  rurale  e  allo  scopo  di
valorizzare ed incentivare i territori ad alta vocazione vitivinicola
di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonche' le attivita' e le
produzioni  ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento
dell'offerta   turistica   integrata,   promuove   e   disciplina  la
realizzazione  delle  strade  e  delle  rotte  del vino, in prosieguo
denominate "Strade".
    2.  Le  Strade  sono  itinerari turistici lungo i quali insistono
vigneti,  cantine  di  aziende agricole, enoteche, musei della vite e
del vino, centri di informazione e accoglienza, aziende specializzate
in  produzioni  tipiche e di qualita', strutture turistico ricettive,
valori  naturali,  culturali e ambientali. Nell'ambito delle strade e
delle  rotte  del  vino  la continuita' territoriale fra tratti della
fascia  costiera e fra la costa e le isole minori e' assicurata anche
mediante  l'apposizione  del  simbolo  identificativo  della Strada e
l'istituzione di centri di informazione e di accoglienza sui mezzi di
trasporto marittimi pubblici e privati e nei porti.
    3.  Le  Strade possono comprendere i territori relativi a piu' di
un  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e a indicazione
geografica tipica.