(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 36 del 9 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Collegamenti marittimi con le isole minori 1. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 l'ulteriore spesa in termini di competenza di 6.000 migliaia di euro, che si iscrive alla U.P.B. 12.3.1.3.1., e in termini di cassa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di pari importo dell'U.P.B. 12.3.2.7.99 (capitolo 876005) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.