(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
              Regione Sicilia n. 36 del 9 agosto 2002)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Collegamenti marittimi con le isole minori
    1.  Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di
collegamento  marittimo  con  le  isole  minori,  e'  autorizzata per
l'esercizio   finanziario   2002  l'ulteriore  spesa  in  termini  di
competenza  di  6.000  migliaia  di  euro, che si iscrive alla U.P.B.
12.3.1.3.1.,  e in termini di cassa di 5.500 migliaia di euro, cui si
provvede  mediante  riduzione di pari importo dell'U.P.B. 12.3.2.7.99
(capitolo   876005)   del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario medesimo.