(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 16 agosto 2002) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Economicita' ed efficienza dei servizi 1. L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformita' agli indirizzi stabiliti dal regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicita' ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilita'. 2. La scelta dei vettori e' effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi. 3. Le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica piu' bassa, tenendo conto, altresi', dei requisiti di cui alla lettera e) dell'Art. 3. 4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori e' regolato da contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni. E' vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravita'.