(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del
                           16 agosto 2002)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Economicita' ed efficienza dei servizi
    1.  L'assessore  regionale  per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti,  al  fine  di  potenziare  i collegamenti marittimi con le
isole  minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del
traffico   mediterraneo,   procede,  in  conformita'  agli  indirizzi
stabiliti  dal  regolamento  CEE  n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al
decreto  legislativo  11 settembre  2000,  n. 296, all'individuazione
della rete dei servizi secondo criteri di economicita' ed efficienza,
nel rispetto delle esigenze generali di mobilita'.
    2.  La  scelta  dei  vettori  e'  effettuata  mediante  ricorso a
procedure  concorsuali  in  conformita'  alla normativa comunitaria e
nazionale sugli appalti di pubblici servizi.
    3.  Le  gare  pubbliche  sono  aggiudicate  secondo  il  criterio
dell'offerta  economica  piu'  bassa,  tenendo  conto,  altresi', dei
requisiti di cui alla lettera e) dell'Art. 3.
    4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole
minori  e'  regolato  da  contratti  di  servizio  aventi  durata non
superiore  a  cinque  anni.  E'  vietato  il  ricorso  a  proroghe di
contratti  in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni
di straordinaria ed obiettiva gravita'.