(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del
                           3 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   Regione  Piemonte,  in  conformita'  alle  disposizioni
legislative  nazionali  e  regionali esistenti, favorisce e sostiene,
mediante  interventi  finanziari,  il  potenziamento  della capacita'
turistica extralberghiera.
    2.  Gli  interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare
le  strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge
alloggi vacanze.