(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, in conformita' alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. 2. Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.