(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 13 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a 1. L'attivita' fieristica e' libera ed e' esercitata secondo i principi di pari opportunita' e di parita' di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e locale. La Regione e i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' di impresa, anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso alle strutture, nonche' l'adeguatezza della qualita' dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali, nonche' la pubblicita' dei dati e delle informazioni ad esse relativi.