(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 50 del 13 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a

    1.  L'attivita'  fieristica  e' libera ed e' esercitata secondo i
principi  di  pari  opportunita'  e di parita' di trattamento fra gli
operatori  nazionali  e  quelli appartenenti a paesi esteri e secondo
gli  indirizzi  di  programmazione regionale e locale. La Regione e i
comuni   interessati,   nell'ambito   delle   rispettive  competenze,
garantiscono  la  libera concorrenza, la trasparenza e la liberta' di
impresa,  anche tutelando la parita' di condizioni per l'accesso alle
strutture,  nonche'  l'adeguatezza  della  qualita'  dei servizi agli
espositori  ed  agli  utenti  e  assicurando  il  coordinamento delle
manifestazioni  ufficiali,  nonche'  la  pubblicita' dei dati e delle
informazioni ad esse relativi.