(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.8 del 19 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto in particolare l'Art. 56, comma 1, lettera a) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane, contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita' e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e, in particolare, l'Art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 51 del 14 gennaio 2003; Decreta: E' approvato il regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualita' e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 gennaio 2003 TONDO