(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 8
                        del 25 febbraio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                           O g g e t t o
    1.  Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo
comma,   lettera   q),  dello  statuto  speciale  e  10  della  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3 (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  la  presente  legge disciplina
l'esercizio  delle  professioni di guida turistica, di accompagnatore
turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore
di   turismo   equestre   allo  scopo  di  promuoverne  uno  sviluppo
professionale  ed  equilibrato,  assicurando  la  prestazione  di  un
adeguato e corretto servizio.