(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 2 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Superficie minima 1. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall'Art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall'Art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari. 2. La giunta regionale individua, ai fini della presente legge, i territori montani nell'ambito dei comuni esclusi dalle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 27, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 24 marzo 2003 LORENZETTI