(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14
                         del 2 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          Superficie minima
    1.  Al  fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti
dall'Art.  5-bis  della  legge  31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto
dall'Art.  52,  comma  21,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della
superficie minima indivisibile di quattro ettari.
    2. La giunta regionale individua, ai fini della presente legge, i
territori  montani  nell'ambito  dei  comuni  esclusi dalle comunita'
montane,  ai  sensi  dell'Art.  27,  comma  5 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 24 marzo 2003
                             LORENZETTI