(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 3, comma 43 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che dispone l'istituzione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di negozi civici locali finalizzati a consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all'attivita' di magistero politico degli eletti, nel quadro dell'azione tesa a sostenere grazie a nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai principi espressi nella carta civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998; Considerato che, come si desume dai generali principi enunciati dalla carta civica di Cesky Krumlov di quelli contenuti nel Libro bianco per la «e-Governance» della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea C287/2001 del 12 ottobre 2001), finalita' essenziale da raggiungere attraverso l'attivita' del negozio civico e' di facilitare la partecipazione video e audio dei cittadini ai lavori di magistero politico degli eletti, in tutte le fasi dei processi decisionali, assicurando il piu' ampio accesso e la trasparenza nelle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali e locali; Visto il comma 44 del medesimo art. 3 della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che per le anzidette finalita' autorizza l'amministrazione regionale a concedere incentivi ai comuni, affinche' si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico; Considerato, altresi', che ai sensi del succitato comma 44 le domande dirette ad ottenere la concessione dell'incentivo possono essere presentate dai comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti; Visto il successivo comma 45 del citato art. 3 della legge regionale n. 3/2002, a norma del quale la Regione e' tenuta a garantire i servizi di collegamento con le sedi istituzionali, favorire l'ampliamento degli accessi con le suddette sedi, svolgere attivita' di supporto informativo e di collaborazione permanente valorizzando il dialogo tra i negozi civici locali che si costituiranno e le proprie direzioni regionali con i relativi funzionari; Visto il comma 46 dell'art. 3 della citata legge regionale n. 3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 4/2003, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri e delle modalita' per la concessione dell'incentivo di cui all'anzidetto comma 44 del medesimo art. 3; Ritenuto, nella determinazione dei criteri di riparto di dover tenere conto delle spese principali per l'apertura ed il funzionamento del negozio stesso; Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 798 del 28 marzo 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dell'incentivo di cui all'art. 3, comma 44, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2003 (negozio civico)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 aprile 2003 TONDO