(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 14 maggio 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'art.  3, comma 43 della legge regionale 25 gennaio 2002,
n. 3, che dispone l'istituzione, nella Regione Friuli-Venezia Giulia,
di  negozi civici locali finalizzati a consentire a ciascun cittadino
la  partecipazione  visiva  e  auditiva  all'attivita'  di  magistero
politico degli eletti, nel quadro dell'azione tesa a sostenere grazie
a   nuovi   servizi  telematici,  la  trasparenza  delle  istituzioni
democratiche  europee,  nazionali, regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali ed incentivare le relazioni tra persone giuridiche e
persone  fisiche,  ottemperando  ai  principi  espressi  nella  carta
civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998;
    Considerato  che,  come si desume dai generali principi enunciati
dalla  carta  civica  di  Cesky Krumlov di quelli contenuti nel Libro
bianco  per  la  «e-Governance»  della  Commissione europea (Gazzetta
Ufficiale  della  Comunita'  europea  C287/2001 del 12 ottobre 2001),
finalita'   essenziale  da  raggiungere  attraverso  l'attivita'  del
negozio  civico  e' di facilitare la partecipazione video e audio dei
cittadini  ai  lavori di magistero politico degli eletti, in tutte le
fasi dei processi decisionali, assicurando il piu' ampio accesso e la
trasparenza   nelle   istituzioni  democratiche  europee,  nazionali,
regionali e locali;
    Visto  il  comma  44 del medesimo art. 3 della legge regionale n.
3/2002,  come  sostituito  dall'art. 1, comma 2 della legge regionale
12 febbraio  2003,  n.  4,  che  per le anzidette finalita' autorizza
l'amministrazione   regionale   a   concedere  incentivi  ai  comuni,
affinche'  si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del
negozio civico;
    Considerato,  altresi',  che  ai  sensi del succitato comma 44 le
domande  dirette  ad  ottenere  la concessione dell'incentivo possono
essere  presentate  dai  comuni  singoli o associati, con popolazione
complessiva superiore a 5.000 abitanti;
    Visto  il  successivo  comma  45  del  citato  art. 3 della legge
regionale  n.  3/2002,  a  norma  del  quale  la  Regione e' tenuta a
garantire  i  servizi  di  collegamento  con  le  sedi istituzionali,
favorire  l'ampliamento  degli accessi con le suddette sedi, svolgere
attivita'  di  supporto  informativo  e  di collaborazione permanente
valorizzando   il   dialogo   tra  i  negozi  civici  locali  che  si
costituiranno  e  le  proprie  direzioni  regionali  con  i  relativi
funzionari;
    Visto  il  comma  46  dell'art. 3 della citata legge regionale n.
3/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale n.
4/2003,  che  demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina
dei  criteri  e  delle modalita' per la concessione dell'incentivo di
cui all'anzidetto comma 44 del medesimo art. 3;
    Ritenuto,  nella  determinazione  dei criteri di riparto di dover
tenere   conto   delle   spese   principali   per  l'apertura  ed  il
funzionamento del negozio stesso;
    Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 798 del
28 marzo 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  recante norme di definizione dei
criteri  e  delle  modalita' per la concessione dell'incentivo di cui
all'art.  3,  comma  44, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3,
come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2003
(negozio civico)», nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 16 aprile 2003
                                TONDO