(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 28 maggio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 «Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88» come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12; Visto il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 28/R «Regolamento di attuazione legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88)»; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 479 del 19 maggio 2003 concernente «Regolamento di attuazione dell'Art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64, (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88), come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 «Norme in materia di zone a rischio, di episodi acuti, di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33» e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64).