(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Vista   la  legge  regionale  30 dicembre  1967,  n.  29  recante
provvedimenti   per   lo   sviluppo  delle  colture  pregiate  ed  in
particolare l'Art. 11, comma 1, lettera b);
    Vista   la   legge  regionale  2 febbraio  2005,  n.  1,  recante
disposizioni  per  la  formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2005)
ed  in  particolare l'Art. 6, comma 67 che sostituisce la lettera b),
comma 1, dell'art. 11 della citata legge regionale n. 29/1967;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n.
0134/Pres.   di   approvazione  del  regolamento  recante  criteri  e
modalita'  per  la  concessione  dei contributi per lo sviluppo delle
colture  pregiate  in  attuazione  della  legge regionale 30 dicembre
1967,  n.  29,  Art. 11, comma 1, lettera b), modificata dall'Art. 6,
comma 67 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1;
    Ritenuto  necessario  intervenire nei riguardi delle modalita' di
riparto  disciplinate  dall'Art.  5,  comma 1, del citato decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0134/Pres.  prevedendo di attribuire,
nell'ambito   dell'intera  disponibilita'  annua  dello  stanziamento
riservato  dal  bilancio  regionale,  la  priorita'  al finanziamento
dell'attivita'  dei  Consorzi  per  la  tutela della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  e  dei  Consorzi per la tutela della
denominazione di origine garantita dei vini;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 2871 del 7
novembre 2005;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le modificazioni ed integrazioni al «Regolamento
recante  criteri e modalita' per la concessione dei contributi per lo
sviluppo   delle  colture  pregiate,  di  cui  all'Art.  11  comma 1,
lettera b)   della   legge  regionale  n.  29/1967,  come  sostituito
dall'Art. 6, comma 67 della legge regionale n. 1/2005», approvato con
decreto  del  Presidente  della Regione 10 maggio 2005 n. 0134/Pres.,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette  disposizioni  quali modificazioni e integrazioni a Regolamento
della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 novembre 2005
                                ILLY